Parchi per tutti : fruibilità per un'utenza ampliata

LINEE GUIDA PER GLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI ITALIANI

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Note

note aree marine protette

1: Per fruibilità si intende la possibilità effettiva di utilizzazione agevole e sicura per l'uomo dell'ambiente - costituito da spazi racchiusi o spazi naturali e dalle relative attrezzature o servizi offerti - anche mediante "soluzioni alternative" o servizi integrativi di ausilio (F. Vescovo, 2002), si veda Glossario.

2: Per utenza ampliata si intende una fascia di popolazione comprendente anche persone con situazioni di svantaggio o con deficit motori e/o sensoriali temporanei o permanenti (F. Vescovo, 2002), si veda Glossario.

3: Per accessibilità si intende la possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (D.M. n. 236 del 14/06/89 e D.P.R. n. 503/96), si veda Glossario.

4: L'art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana recita così: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". Inoltre sul principio di eguaglianza del succitato articolo la Corte Costituzionale "ha costantemente ritenuto che tale principio, diretto evidentemente ad impedire che a danno dei cittadini siano disposte discriminazioni arbitrarie, non può significare che il legislatore sia obbligato a disporre per tutti un'identica disciplina, mentre al contrario, deve essergli consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse: esigenza inderogabile di logica legislativa che qualche Costituzione moderna ha addirittura espressamente dichiarata. Un ordinamento il quale non distingua situazione da situazione e tutte le situazioni consideri allo stesso modo non è nemmeno pensabile, anche perché, come bene è stato osservato, finirebbe in sostanza col non disporre regola alcuna" (Sentenza n. 64 del 23/28 novembre 1961).

5: COM (93) 433 def. Commissione delle Comunità Europee, Relazione della Commissione al Consiglio relativa alle misure da prendere nella Comunità per facilitare l'accessibilità ai trasporti delle persone con ridotte capacità motorie, Bruxelles, 1993.

6: L'elenco che segue è tratto dalla Relazione della Commissione al Consiglio d'Europa, relativa alle misure da prendere nella Comunità per facilitare l'accessibilità ai trasporti delle persone con ridotte capacità motorie - COM (93) 433 def.

7: "Come accade per tutti gli ambiti della società, le persone con disabilità formano un gruppo di persone molto diversificato; pertanto solo le politiche che rispettano tale diversità avranno un esito positivo. In particolare, i disabili aventi necessità complesse, di grave dipendenza e le loro famiglie, richiedono azioni specifiche da parte della società, mentre spesso sono le categorie di disabili più abbandonate". Tratto da "La Dichiarazione di Madrid" (documento approvato dai partecipanti al Congresso Europeo sulla Disabilità, svoltosi a Madrid a fine marzo 2002).

Si veda anche E. Matteucci in "Il verde per tutti", pp. 13-15, volume 6 della collana: "Progettare con il verde"; Alinea Editrice, Firenze 2000.

8: Si veda la nota n. 5: COM (93) 433 def. Commissione delle Comunità Europee, Relazione della Commissione al Consiglio relativa alle misure da prendere nella Comunità per facilitare l'accessibilità ai trasporti delle persone con ridotte capacità motorie, Bruxelles, 1993.

9: Vedere D.M. LL.PP. n. 236/89 e D.P.R. n. 503/96.

10: F. Vescovo in "Accessibilità e barriere architettoniche", Maggioli, Rimini, 1990.

11: Per " Universal Design ", cioè Progettazione Universale, si intende quella progettazione che, venendo incontro alle esigenze e ai bisogni delle persone con disabilità, si dimostra funzionale alla persona media in senso allargato, a tutta la collettività (costituita, oltre che dagli individui cosiddetti normali, dalle persone con disabilità permanente, temporanea o fisiologica: bambini, donne in gravidanza, anziani, persone impedite da carichi pesanti o ingombranti, ecc.). Si veda E. Matteucci in "Verde per tutti", volume 6 della collana "Progettare con il verde", Alinea Editrice, Firenze 2000.

Espressione equivalente a Universal Design è quella di Design for all . Nata nel dicembre del 1999, legata all'iniziativa "e-Europa - una società di informazioni per tutti", lanciata dalla Commissione Europea per portare i benefici della società di informazioni a tutti gli Europei, con essa si intende promuovere, attraverso la predisposizione di progetti specifici, una maggiore partecipazione e integrazione in particolare degli anziani e delle persone con disabilità nello sviluppo delle nuove tecnologie (per un approfondimento si veda il sito internet www.e-accessibility.org).

12: è dimostrato che le persone con disabilità non gradiscono strutture e spazi riservati, differenziati, progettati e costruiti specificamente per il loro utilizzo.

13: La Dichiarazione di Madrid è il documento approvato dai partecipanti al Congresso Europeo sulla Disabilità, svoltosi a Madrid a fine marzo 2002.

14: Si segnala a tale riguardo che il D.M. n. 236/89, che costituisce il regolamento di attuazione della L. n. 13/89 relativa al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, consente di proporre, oltre alle soluzioni conformi alle specificazioni, anche "soluzioni alternative" (art. 7, cogenza delle prescrizioni), purché esse rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione e raggiungano quindi il risultato voluto.

15: National Park Service, USA, Director's Order n. 42, Accessibility for visitors with disabilities in National Park Service Programs and Services, 2000.

16: Per approfondire si consiglia di consultare l'archivio del sito "www.superabile.it" e la pubblicazione: Wolfgang Preiser ed Elaine Ostroff (a cura di), Universal Design Handbook (con CD-Rom), McGraw-Hill Professional, 2001.

17: Negli Stati Uniti, nell'ultimo decennio, la dicitura Barrier-free Design ha assunto una connotazione negativa e stigmatizzante, in quanto si suppone che essa sottintenda che un prodotto venga utilizzato esclusivamente da una persona con disabilità. In Italia una logica barrier-free è ravvisabile nella normativa antecedente a quella attualmente in vigore, incentrata su dettami prescrittivi e non, come oggi accade, su requisiti esigenziali e prestazionali.

18: Per approfondire il significato di tali principi è disponibile gratuitamente la seguente pubblicazione specifica on-line sul sito http://www.design.ncsu.edu/cud/: Molly Follette Story, MS, IDSA, James L. Mueller, MA, IDSA, Ronald L. Mace, FAIA, "The Universal Design File: Designing for People of All Ages and Abilities", NC State University, Published by The Center for Universal Design, 1998.

19: Si veda per un approfondimento, la premessa al documento conclusivo del Convegno "Il parco è di tutti. Il mondo anche", svoltosi a Norcia (PG) dal 2 al 5 ottobre, reperibile nel sito internet "www.sibillini.net".

20: Decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2001/903/CE.

21: Art. 2 della Decisione del Consiglio dell'Unione Europea n. 2001/903/CE.

22: Adottate in data 20 dicembre 1993.

23: Si suggerisce la consultazione del sito internet "www.annoeuropeodisabili.it", all'interno del quale si possono trovare le date degli eventi organizzati nelle varie città italiane.

24: Si veda, per un approfondimento, il sito internet "www.annoeuropeodisabili.it", che contiene al suo interno la lista completa degli indirizzi dei siti web degli Stati europei dedicati all'"Anno Europeo delle Persone con Disabilità".

25: Questo Memorandum può essere richiesto al Consiglio Nazionale sulla Disabilità o alla FISH ai seguenti indirizzi di posta elettronica: sedelegale@aism.it; fish-presidenza@libero.it .

26: Si veda in particolare E. Matteucci in "Il verde per tutti", volume 6 della collana: "Progettare con il verde", Alinea Editrice, Firenze 2000; F. Vescovo in "Accessibilità e barriere architettoniche", Maggioli Editore, Rimini 1991 e F. Vescovo in "Progettare per tutti senza barriere architettoniche", Maggioli Editore, Rimini 1997.

27: Si veda anche l'art. 9 della L. n. 93/2001 in cui si stabilisce che l'istituzione delle Aree Marine Protette può essere sottoposta ad accordi generali fra le Regioni e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

28: Art. 2, comma 37, L. n. 426/98.

29: Art. 2, comma 16, L. n. 426/98.

30: Le Aree Marine Protette interessate dall'indagine sono 16 e sono le seguenti: Capo Carbonara, Capo Rizzuto, Cinque Terre, Isola di Ustica, Isole Ciclopi, Isole di Ventotene e S.Stefano, Isole Egadi, Isole Tremiti, Miramare, Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre, Porto Cesareo, Portofino, Punta Campanella, Secche di Tor Paterno, Tavolara-Punta Coda Cavallo e Torre Guaceto.

31: Vedere la legge quadro sulle aree naturali protette n. 394/91, artt. 11, 12, 14.

32: Per fruibilità delle strutture si intende la accessibilità/visitabilità previsti dall'art. 2 del D.M.LL.PP. n. 236 del 14/06/89.

33: Per servizi di educazione ambientale si intendono tutte le attività, svolte direttamente dalle Aree Marine Protette o attraverso soggetti esterni che collaborano con lo stesso ente di gestione (cooperative, associazioni, ecc.).

34: L'istituzione avviene previa istruttoria da svolgersi nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente ad opera della Segreteria Tecnica all'uopo istituita presso i competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ai sensi dell'art. 2, comma 145, della legge 9 dicembre 1998 n. 426. La Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti, precedentemente preposta alla istruttoria medesima, è stata soppressa e le funzioni sono state trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

35: Art. 1, comma 10, L. 24 dicembre 1993 n. 537.

36: D.P.R. n. 261 del 17 giugno 2003.

37: Art. 2, comma 37, L. 9 dicembre 1998, n. 426.

38: Il testo originario di tale comma prevedeva che il regolamento venisse approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro della Marina Mercantile - soppresso con L. n. 537/1993 - sentita la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti - soppressa dall'art. 2 della L. n. 426/1998.

39: Gli accordi di programma devono essere stipulati con particolare riferimento, tra le altre, all'attività del turismo ambientale (art. 1 bis legge n. 394/91).

40: Come modificata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal DLgs 26 marzo 2001, n. 151.

41: Intendendosi per persona handicappata, a norma dell'art. 3 della legge n. 104/92, "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

42: Art. 24 comma 5 L. n. 104/1992.

43: Ai sensi del decreto del Ministero LL.PP. 14 giugno 1989 n. 236 di attuazione della legge 9 gennaio 1989 n. 13.

Nota 44: Si vedano gli artt. 77 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

45: Cfr. anche F. Vescovo, Zone Archeologiche e Accessibilità in Paesaggio Urbano n. 6/1996.

46: Per fruibilità delle strutture si intende la accessibilità/visitabilità previsti dall'art. 2 del D.M.LL.PP. n. 236 del 14 giugno 1989.

47: Si segnala in particolare che la L. n. 41 del 28 febbraio 1986 (legge finanziaria 1986) stabilisce che non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche che non siano conformi al D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978, abrogato e sostituito successivamente dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996. Tale provvedimento stabilisce che per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati, devono essere adottati da parte delle amministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche.

48: Si veda a tale proposito la circolare dell'Assessorato all'Urbanistica e Casa della Regione Lazio n. 163383 del 22 novembre 2001 che fornisce utili indicazioni di carattere tecnico per l'accessibilità delle strutture e delle attività agrituristiche.

49: Nelle indicazioni riportate nel testo che segue o nelle note si fa spesso riferimento a materiale documentale estero, per il quale di volta in volta va verificata la rispondenza delle soluzioni o suggerimenti proposti alla normativa vigente nel nostro Paese.

50: Si veda National Wildlife Federation, "Access Nature" disponibile su www.nwf.org ; Tip Ray, "Principles for adapting activities in recreation programs and settings", Access Today, spring 2002 issue 7; National Center on Accessibility, "Providing inclusive recreation opportunities: the Cincinnati model", Bloomington USA, 2003; National Center on Accessibility, "Using service learning as an educational tool", Bloomington USA, 2003.

51: Si veda la nota precedente.

52: A tale proposito occorre sottolineare come alcuni studi compiuti dal National Center on Accessibility dell'Università dell'Indiana negli Stati Uniti sembrano indicare che, almeno per le persone con disabilità, l'aspetto educativo-comportamentale della visita risulta meno attraente di quello ricreativo. La motivazione più grande della visita risiede nella possibilità di osservare bellezze naturali, vivere una giornata "all'aria buona", rilassarsi, divertirsi.

53: Si veda Rachel J. C. Chen, "Visitors expectations and perceptions of program and physical accessibility in the National Park Service", USA , 2001.

54: Per informazioni ulteriori si possono consultare i seguenti siti:- http://www.w3.org/WAI; http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/index.jsp. Per conoscere gli obiettivi del Governo in materia di informazione per le categorie deboli si può consultare la pubblicazione "Tecnologie per la disabilità, una società senza esclusi - Libro Bianco" a cura della Commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli, marzo 2003 reperibile su www.innovazione.gov.it/librobianco.

55: National Center on Accessibility, "What are an alternative format? How do they apply to programs and services?", Access Today, spring 2002, issue 3; National Center on Accessibility, "Effective communication in parks and recreation", Access Today, summer 2002 special volume, issue 2.

56: Si veda a tale proposito la nota precedente.

57: La materia è oggi regolamentata dalla legge 8 luglio 2003 n. 172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico".

58: Utili indicazioni possono essere ricavate dalla lettura dei seguenti documenti: AIPCN-PIANC Associazione Internazionale di Navigazione, "Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici", febbraio 2002; United States Access Board, "Accessible boating facilities", june 2003; US Department of the Interior, Bureau of Reclamation, "Recreation facility design guidelines", september 2002; Architectural and Transportation Barriers Compliance Board, "Accessibility guidelines for buildings and facilities", october 2002.

59: Per "porto turistico" si intende il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari (D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509).

Per "approdo turistico" si intende la porzione dei porti polifunzionali destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari (D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509).

60: AIPCN-PIANC, Associazione Internazionale di Navigazione, "Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici", febbraio 2002.

61: Per maggiori informazioni consultare l'archivio del sito www.superabile.it.

62: Per maggiori informazioni consultare il sito www.lospiritodistella.it.

63: Per ulteriori e più esaurienti informazioni si prega di consultare il programma del Corso di specializzazione in immersioni per disabili della Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, elaborato da G. Magnino e P. Tealdo, e reperibile presso la stessa Federazione.

64: Il presente paragrafo è stato tratto, con le opportune modifiche e integrazioni, dai materiali prodotti nell'ambito del Progetto "Italia per tutti", una iniziativa della Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive che ha lo scopo di promuovere e diffondere il turismo accessibile (www.italiapertutti.it).

65: Si specifica a tale riguardo che la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 art. 23 comma 3 stabilisce che " Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 , ed all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone handicappate ". Le modalità applicative di tale provvedimento sono poi dettate dalla Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 280 del 25 marzo 1992. La legge n. 494 del 4 dicembre 1993 stabilisce poi all'art 9 che "ferma restando la norma di cui all'art. 23 della Legge 104/92, laddove esistano obiettiva difficoltà strutturali e ambientali accertate dall'autorità marittima competente, alla predisposizione di specifici accessi da parte di ciascun concessionario, l'accesso al mare da parte dei soggetti handicappati è comunque garantito dalla realizzazione di idonee strutture per tratti orograficamente omogenei di litorale".

66: Si considerano importanti per un approfondimento dell'argomento le seguenti pubblicazioni: "Providing access to beaches" in Access Today, Summer 2003, Special Volume Issue 9; "Beach surfaces" in www.ncaonline.org; "Beach surfaces" in www.ncaonline.org; "Temporary beach surface accessibility study" in www.ncaonline.org.

67: Vedere D.M. n. 236/89.

68: Nelle presenti "Linee Guida" si è scelto di non utilizzare, di norma, questo termine perché ritenuto non adeguato (vd nota al termine handicap).

69: L'indagine ISTAT "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari" , realizzata nel 2001, utilizza le attività della vita quotidiana per la misurazione della disabilità. è disabile chi ha difficoltà gravi nell'espletare almeno una delle attività della vita quotidiana.

70: L'indagine ISTAT "Condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari", realizzata nel 2001, utilizza le attività della vita quotidiana per la misurazione della disabilità. è disabile chi ha difficoltà gravi nell'espletare almeno una delle attività della vita quotidiana.

71: L'OMS nel 2001 ha pubblicato la nuova " Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Attività personali (già Disabilità nella precedente classificazione del 1980) e della Partecipazione sociale (già handicap o svantaggio esistenziale) ", nella quale vengono ridefiniti due dei tre concetti portanti che caratterizzano un processo morboso:

Più precisamente:

Si noti come, nella nuova Classificazione dell'OMS, il termine "handicap" venga definitivamente accantonato.

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