Parchi per tutti : fruibilità per un'utenza ampliata

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Strategie

le strategie per la gestione
Il ruolo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel sistema di protezione e valorizzazione delle aree marine protette
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Al fine di individuare il ruolo e le strategie dell'Amministrazione Centrale nell'ambito della gestione delle Aree Marine Protette, giova rammentare sia le competenze poste in capo a tale amministrazione che il funzionamento e la natura delle aree protette considerate. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 394/91, l'istituzione delle Aree Marine Protette è oggi demandata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (nota 34). Nella vigenza delle integrali disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 1982 n. 979 ("Disposizioni per la difesa del mare"), l'istituzione - allora di competenza del Ministero della Marina Mercantile - dell'Area Marina Protetta avveniva principalmente con finalità di protezione, tutela e regolamentazione delle attività marittime svolte negli specchi d'acqua e nelle porzioni di mare antistanti le coste.
Nel 1993 le funzioni del soppresso Ministero della Marina Mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono state trasferite all'ex Ministero dell'Ambiente e ora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (nota 35) le cui competenze si estendono anche alla tutela della fascia costiera, consentendo una visione più completa delle necessità e degli obiettivi da porre in essere ai fini del raggiungimento di una tutela più effettiva (si pensi infatti alle problematiche connesse alla tutela dall'inquinamento delle acque costiere che deriva da insediamenti residenziali e industriali e gestione della depurazione nella parte emersa).

In ultimo, a fronte della recente riorganizzazione interna del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (nota 36), le funzioni inerenti la individuazione, istituzione e gestione delle Aree Marine Protette sono state conferite alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del medesimo Ministero, cui compete l'istituzione e il controllo dei parchi e delle riserve naturali di rilievo nazionale.

L'orientamento sia del legislatore che del Governo in questi anni è stato, pertanto, rivolto alla realizzazione di un sistema di protezione degli ecosistemi marini e terrestri unitario anche per quello che riguarda la definizione degli obiettivi di gestione. In particolare la gestione dell'Area Marina Protetta, oggi ancora più di ieri, è una gestione integrata con quella delle coste e delle aree limitrofe, siano esse, a loro volta, sottoposte o meno a tutela.

A norma dell'art. 21 della legge n. 394/91, peraltro, è affidata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la vigilanza sulla gestione delle Aree Marine Protette in quanto aree naturali protette di rilievo nazionale. La gestione, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, è affidata (nota 37) ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute, con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministero. A norma dell'art. 2, comma 16 della L. n. 426/1998, inoltre presso l'ente cui è delegata la gestione dell'Area Marina Protetta, è istituita una Commissione, nominata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e presieduta da un rappresentante designato dallo stesso Ministero, la quale affianca l'ente delegato nella gestione dell'Area Marina Protetta, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area stessa, dando, in particolare, il proprio parere anche sulle decisioni relative alle spese di gestione. All'art. 19, comma 5, della legge n. 394/1991 è stabilito che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio approvi, con decreto, un regolamento che disciplini i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione dell'area (nota 38). Nulla è previsto invero in merito alla procedura di adozione e formazione di tale regolamento che pure è il più rilevante strumento di gestione dell'area protetta. Supplisce in parte l'art. 28 della L. n. 979/1982, laddove prevede che la Commissione dell'Area marina Protetta istituita presso la competente Capitaneria di Porto "esprime il proprio parere sulla proposta di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell'area stessa".

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, peraltro, è espressamente chiamato dal legislatore a promuovere e coordinare tutte le attività di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse e ad assicurare il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area (art. 28 legge 31 dicembre 1982 n. 979).

Proprio in considerazione del pregnante ruolo conferito al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio nel raggiungimento delle finalità dell'area, si deve ritenere che altrettanto incisiva e di rilievo sia l'azione richiesta all'Amministrazione Centrale nella gestione stessa dell'area, rispetto alla quale non ha competenze esclusivamente di vigilanza e controllo della legittimità, bensì di indirizzo e di imposizione di strategie ed obiettivi. In particolare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio è chiamato a promuovere, proprio per il sistema delle Aree Marine Protette, appositi accordi di programma con Amministrazioni Centrali e Locali, per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili (nota 39). Difesa del mare vista non solo come tutela dell'ambiente marino e difesa del mare e delle coste dall'inquinamento, ma anche come promozione e valorizzazione delle risorse marine.

Ciò premesso, occorre osservare che, anche se esistono da tempo leggi specifiche che riguardano l'attività dei parchi nazionali in materia di accessibilità, anche le Aree Marine Protette, grazie a direttive di carattere amministrativo emanate dal Ministero di recente, possono attivarsi sul tema della fruizione ampliata delle aree medesime. Inoltre, come testimoniato dal progetto "Parchi per Tutti" di cui è parte integrante la presente ricerca, l'amministrazione centrale ha provveduto ad individuare programmi e iniziative, nonché a definire indirizzi e linee guida finalizzati a orientare e stimolare gli organi di gestione delle AMP a promuovere strutture e servizi, in grado di agevolare, ancorché nell'ottica dello sviluppo sostenibile, la fruizione delle aree stesse da parte di un'utenza ampliata, comprese le persone con disabilità, gli anziani e i bambini.

A questo proposito la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (nota 40), all'art. 1 stabilisce che la Repubblica, espressa in tutte le sue articolazioni di Governo, " predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata " (nota 41). A norma del successivo art. 5, peraltro, il legislatore ha espressamente previsto gli obiettivi attraverso i quali perseguire la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione dell'integrazione sociale.

Nel caso di opere pubbliche poi, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente che ne dà atto in sede di approvazione del progetto (nota 42). Ancor più nel dettaglio entra, poi, il legislatore con il dettato dell'art. 23, il quale stabilisce, al comma 3, che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti (nota 43) e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità.

I Comuni o gli altri enti delegati, pertanto, non possono rilasciare concessioni demaniali o rinnovarle laddove gli impianti non prevedano la fruibilità degli stessi. Ciò sta a significare che i soggetti gestori delle Aree Marine Protette, su indirizzo dell'Amministrazione Centrale, potranno assumere un opportuno ruolo di vigilanza ad esempio nei confronti delle Amministrazioni Comunali chiamate a intervenire direttamente sulle concessioni e più generalmente, sul superamento delle barriere architettoniche in argomento.

In ultimo, coerentemente con l'orientamento del legislatore di voler dare sempre più rilievo a questo argomento in esame, il Testo Unico di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ha dedicato un intero capo alle disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche (nota 44). Il legislatore in particolare stabilisce a tale proposito che " gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio " possano essere realizzati senza titolo abilitativo. Il legislatore prevede inoltre che " tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inagibili " (art. 82, comma 6, D.P.R. 380/2001).

Dalle disposizioni sopra richiamate si evince, pertanto, come dall'Amministrazione Centrale possano essere predisposte indicazioni e linee guida riguardanti la gestione delle Aree Marine Protette in merito all'adempimento ed al rispetto necessario delle diverse normative cogenti e riguardanti la fruibilità degli ambienti, delle strutture e dei servizi offerti.

Le strategie del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
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Come si è visto il legislatore ha posto specifiche responsabilità dirette ed indirette, all'Amministrazione Centrale, riguardo all'attività di indirizzo e gestione delle Aree Marine Protette . Infatti, tali aree protette, di più recente istituzione rispetto ai parchi nazionali ma in grande espansione, svolgono un ruolo strategico soprattutto se si pensa che mirano a garantire la tutela e la valorizzazione di vaste aree, comprendenti coste e mare, le quali, specie nei periodi estivi, più di altre zone del paese sono soggette a forte affluenza turistica e che pertanto si trovano a dover provvedere, alla qualità di fruizione richiesta dalle norme in argomento .

L'Amministrazione Centrale deve fornire indirizzi e linee guida alle Aree Marine Protette e verificare che le stesse attuino una gestione coerente con gli indirizzi medesimi. Le Aree Marine Protette, a loro volta, dovranno provvedere ad attuarli per quanto di loro competenza, nonché a stimolare altre amministrazioni a provvedere a realizzare le azioni nelle materie di loro competenza.

Nel definire tali strategie rileva sottolineare l'esigenza che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio coordini la propria azione con il confronto, anche prevedendo l'istituzione di appositi tavoli di concertazione, con i soggetti rappresentativi degli interessi, in particolare, degli anziani e delle persone con disabilità. In quest'ottica, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, consapevole dell'importanza delle Aree Marine Protette e del ruolo di rilievo che esse possono assumere ai fini dello sviluppo socio-economico del paese, individua le seguenti linee di azione per promuoverne l'accessibilità e la fruibilità anche da parte di persone con mobilità ridotta:

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